Si ricorda che a far data dal 1 Giugno 2013 tutti i titolari di studiomedico e odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori debbono effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale del 30 Novembre 2012. L'obbligo di predisporre il DVR secondo le procedure standardizzate non può essere delegato. Tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori, al fine di evitare il campo di applicazione dell'apparato sanzionatorio (arresto da tre mesi sei mesi o ammenda 2.500 euro a 6.400 euro) sono invitati a compilare la modulistica di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 ai fini della redazione del DVR secondol e procedure standardizzate. si sottolinea, infatti, che l'effettuazione dell'autocertificazione del DVR potrà essere effettuata solo fino al 31 maggio 2013.
Il DVR secondo le procedure standardizzate deve avere data certa, documentata cn PEC o altra forma prevista dalla legge (c.d. auto prestazione all'ufficio postale o tramite spedizione del DVR a mezzo raccomandata). Tale documento deve essere custodito all'interno del prorpio studio. Esso è un documento dinamico e quindi oggetto di aggiornamento periodico obbligatorio qualora intervengano modifiche significative.