Il secondo grado di giudizio dopo le decisioni degli Ordini - la CCEPS - ha confermato la sospensione di un odontoiatra di Aosta che non era in regola con l'obbligo formativo riducendo però la pena da 6 mesi a 3 in quanto il ricorrente avrebbe comunque dato prova di aver svolto, seppure parzialmente, l'aggiornamento.
Nella sentenza la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ricorda che "il medico ha l'obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in ragione dell'evoluzione dei progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica professionale con i mutamenti dell'organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini" - riforma legge 502 del 1992 e il sistema ECM previsto dalla Finanziaria 2008 Legge 244/2007 -
Inizia tutto nel 2012, dopo una segnalazione da parte di un paziente che denunciava di aver subito una lesione a seguito di condotta colposa per un intervento del 2011. L'odontoiatra veniva sottoposto a procedimento disciplinare in quanto era emerso che quanto denunciato era riconducibile, tra l'altro, a mancanze professionali dovute all'omesso aggiornamento, inadempimento quest'ultimo che già in sé concretava violazione degli obblighi deontologici. E per questo era stato sospeso per 6 mesi dall'attività così come previsto dal Codice deontologico. Il medico, a quel punto, aveva presentato ricorso alla CCEPS.
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