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28 February 2013
RIFORMA DELLE PENSIONI ENPAM

La riforma delle pensioni Enpam in dettaglio

La Fondazione Enpam ha approvato la riforma delle pensioni che garantisce una sostenibilità a oltre 50 anni del suo sistema previdenziale. La cassa dei medici e degli odontoiatri è il primo ente previdenziale privatizzato a mettersi in regola con i nuovi requisiti introdotti dal decreto Salva Italia. La riforma ha ricevuto il nulla osta dei ministeri del Lavoro e dell’Economia ed entrerà in vigore il  1° gennaio 2013.

“Siamo orgogliosi del senso di responsabilità della nostra categoria, che ha concluso in autonomia questo percorso di riforma per rispettare i nuovi requisiti di sostenibilità di lungo periodo – ha dichiarato il presidente della Fondazione Enpam Alberto Oliveti -. La riforma garantisce adeguatezza delle prestazioni e l’equità nei confronti delle generazioni che verranno. Ci proponiamo adesso ai ministeri, convinti che sapranno riconoscere la bontà del lavoro fatto. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato”.

Questi i criteri seguiti negli interventi di riordino approvati:

  • il rispetto del pro rata: la parte di pensione maturata fino al 31/12/2012 verrà calcolata con i vecchi criteri; non verrà toccato quanto assegnato prima del 2013 (contributi ordinari, aliquota modulare, riscatti della laurea, allineamento, etc, ', ', ', ');
  • la valutazione della tenuta del sistema su un unico bilancio tecnico della Fondazione. Si è tenuto conto del saldo corrente (che include anche i proventi del patrimonio).

Per i fondi maggiori il metodo di calcolo della pensione resta il contributivo indiretto Enpam; un sistema che considera “un periodo di riferimento per il computo del reddito pensionabile pari all’intera vita lavorativa, sempre nella previsione di aliquote di rendimento che garantiscano l’equità attuariale e la sostenibilità finanziaria del sistema” (cit. Elsa Fornero). Un secondo vantaggio è che la rivalutazione è agganciata all’inflazione (che notoriamente è sempre in crescita) invece che al PIL, che può avere anche un andamento prossimo allo zero (come accaduto nel 2011) o addirittura negativo (come previsto per il 2012).

La riforma è anche caratterizzata da un percorso di omogeneizzazione del regime previdenziale delle gestioni.

 

MODIFICHE COMUNI A TUTTE LE GESTIONI

 

Pensione di vecchiaia

Innalzamento graduale dell’età per la pensione di vecchiaia dagli attuali 65 anni fino a 68 anni (dal 2018)

Fino al 31.12.2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dal 2018 in poi

65 anni

65 anni e

6 mesi

66 anni

66 anni e

6 mesi

67 anni

67 anni e

6 mesi

68 anni

 


Pensione anticipata

Resta possibile andare in pensione anticipata, anche se, come richiesto dal Ministro Fornero, l’età minima aumenterà fino a 62 anni (dal 2018).

Fino al 31.12.2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dal 2018 in poi

58 anni con applicazione finestre

59 anni e

6 mesi

60 anni

 

60 anni e

6 mesi

61 anni

 

61 anni e

6 mesi

62 anni

 

Chi sceglierà il pensionamento anticipato avrà una riduzione rispetto alla pensione ordinaria perché percepirà l’assegno per un numero maggiore di anni.

Oltre che il requisito dell’età minima sarà necessario maturare un’anzianità contributiva di 35 anni e un’anzianità di laurea di 30 anni; oppure, senza il requisito dell’età minima, si potrà andare in pensione anticipata con un’anzianità contributiva di 42 anni e un’anzianità di laurea di 30 anni.

 

 

Contributi

L’aliquota contributiva resta per tutti la stessa fino al 2014. Si prevede un aumento graduale dal 2015, quando cioè verranno sbloccate le convenzioni.
(Valido per i fondi che rimangono al contributivo indiretto)

 

Premio per chi rimane

Chi resterà a lavoro più a lungo continuerà ad essere premiato: i contributi versati dopo il compimento dell’età per la pensione di vecchiaia varranno il 20% in più.
(Valido per i fondi che rimangono al contributivo indiretto)

 

Misure a favore dei giovani

Per le giovani generazioni sono previste misure migliorative. Gli iscritti con età inferiore ai 50 anni potranno contare, a partire dal 1° gennaio 2013, su un tasso di rivalutazione dei contributi versati al 100%dell’inflazione, per tutti gli altri invece il tasso è pari al 75%.

La flessibilità del sistema Enpam consentirà anche la possibilità di aumentare l’aliquota di prestazione (o aliquota di rendimento) sulla base dell’avanzo economico che risulterà dai prossimi bilanci tecnici. L’incremento dell’aliquotafarà crescere l’importo della rendita mensile della pensione.
(Valido per i fondi che rimangono al contributivo indiretto)

 

CONTRIBUTIVO INDIRETTO A VALORIZZAZIONE IMMEDIATA

 

L’Enpam finora aveva definito il suo sistema come retributivo reddituale; nella realtà si tratta di un vero e proprio metodo contributivo perché le pensioni sono legate ai contributi versati lungo l’arco dell’intera vita lavorativa, con l’uso di un’aliquota di prestazione (o aliquota di rendimento) che la Fondazione stabilisce sulla base di tecniche attuariali.

Il metodo Enpam viene definito contributivo indiretto perché, ai fini del calcolo, la prestazione viene determinata in base ai compensi rivalutati (comunque sempre ricostruiti a partire dalla contribuzione versata).

E’ un meccanismo a valorizzazione immediata perché consente di assegnare subito ai contributi pagati un valore certo, che sarà riscosso al momento del pensionamento.

Questo metodo rimane per i fondi della Medicina generale, degli Specialisti ambulatoriali e della Libera professione che in totale rappresentano oltre l’80% delle entrate contributive dell’Enpam.

 

MODIFICHE SPECIFICHE

 

  

Fondo dei medici di medicina generale 
(68.670 iscritti attivi; 53% delle entrate contributive Enpam)


L’aliquota contributiva 
rimane al 16,5%, per i medici di medicina generale, e al 15%, per i pediatri, fino al 31 dicembre 2014. Nel 2015 l’aliquota passerà al 17% per i medici e al 16% per i pediatri. Dal 2016 è previsto un aumento graduale dell’1% all’anno fino a un massimo del 26% (nel 2024; per i pediatri nel 2025). I contributi versati dal 1° gennaio 2013 verranno trasformati in rendita mensile con un’aliquota di prestazione (o di rendimento) dell’1,4%. Per i pediatri quest’aliquota verrà calcolata in proporzione all’aliquota di contribuzione fino a raggiungere l’1,4% dal 2025 in poi.

Resta in vigore il metodo di calcolo dell’Enpam, il contributivo indiretto.

 

 

Fondo degli specialisti ambulatoriali 
(17.720 iscritti attivi; 14% delle entrate contributive Enpam)

Dal 1° gennaio 2013 anche per gli Specialisti ambulatoriali sarà più semplice calcolare la pensione. La parte di prestazione maturata a partire da questa data, infatti, verrà determinata con lo stesso metodo (contributivo indiretto) già impiegato per il fondo della medicina generale.

L’aliquota contributiva resterà al 24% fino al 2014. A partire dal 1° gennaio 2015 ci sarà un aumento graduale di un punto percentuale all’anno fino ad allinearsi all’aliquota media dei dipendenti che è del 32,65% (nel 2023). L’aliquota di prestazione (o rendimento) sarà il 2,10% all’anno (per gli iscritti con contratto di dipendenza sarà del 2,30%). Visto che la pensione verrà calcolata con il contributivo indiretto, lo “zainetto” maturato fino al 31 dicembre 2012 verrà rivalutato al 100% dell’Istat.

Dal 1° gennaio 2013 gli iscritti che hanno scelto il contratto di dipendenza potranno andare in pensione con gli stessi requisiti che sono validi per gli iscritti convenzionati.

 

 

Liberi professionisti (Quota B del Fondo generale) 
(151.948 iscritti attivi; 15% delle entrate contributive Enpam)

L’aliquota contributiva resta il 12,5% fino al 2014. Dal 1° gennaio 2015 ci sarà un aumento graduale dell’1% all’anno fino a un massimo del 19,5% (nel 2021).  I contributi versati dal 1° gennaio 2013 verranno trasformati in rendita mensile con un’aliquota di prestazione (o rendimento) dell’1,25%. È previsto anche un aumento del tetto di reddito entro il quale si pagano i contributi ordinari: nel 2013 sarà di 70.000 euro, nel 2014 sarà di 85.000 euro, fino ad agganciarsi, dal 2015 in poi, al massimale stabilito dalla legge per l’Inps.

Il metodo di calcolo della pensione resta il contributivo indiretto Enpam.

 

Specialisti esterni 
(6.629 iscritti attivi; 0,8% delle entrate contributive Enpam)

La pensione verrà calcolata in base al contributivo definito dalla legge 335/95.

La parte di pensione maturata fino al 31 dicembre 2012 dagli specialisti convenzionati in forma individuale verrà calcolata con il contributivo indiretto.

 

Fondo generale – Quota A
(vi contribuiscono obbligatoriamente tutti i 348.846 medici e odontoiatri iscritti all’Ordine; 17% delle entrate contributive Enpam)

La Quota A passa al metodo di calcolo contributivo definito dalla legge 335/95.

Per la Quota A continua a non essere prevista la pensione anticipata. Tuttavia, su richiesta dei sindacati dei dipendenti, è stata mantenuta la possibilità di andare in pensione a 65 anni per chi sceglierà il contributivo (legge 335/95) su tutta l’anzianità maturata, in analogia a quanto previsto dal Ministro Fornero per il pensionamento anticipato delle donne nel sistema previdenziale pubblico.

Le quote da versare restano sostanzialmente invariate, cambia solo il meccanismo d’indicizzazione: dal 1° gennaio 2013 i contributi saranno indicizzati nella misura del 75% del tasso di inflazione (previsto pari al 2%) maggiorato di un punto e mezzo percentuale.

Che cos’è

La Quota A è il fondo pensionistico obbligatorio per tutti i medici e gli odontoiatri iscritti all’Albo professionale. Dà diritto a tutte le prestazioni della previdenza obbligatoria, garantisce:

- una pensione di base (attualmente di circa 200 euro al mese, ', ', ', ');

- una pensione di circa 15 mila euro (minimo) nei casi di invalidità o di decesso dell’iscritto in attività (si applica anche ai giovani medici o dentisti indipendentemente da quanti contributi hanno versato, ', ', ', ');

- l’indennità di maternità anche se l’iscritta non ha redditi professionali;

- prestazioni assistenziali (es: calamità naturali, indigenza, assistenza domiciliare).

 

 

La riforma è stata approvata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Enpam il 16 marzo 2012 e, limitatamente alla determinazione della contribuzione della Quota A, dal Consiglio nazionale del 24 marzo 2012.

 Le riforma ha ottenuto il via libera definitivo dei ministeri del Lavoro e dell’Economia nel mese di novembre 2012 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

FONTE: www.enpam.it