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10 August 2009
REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA QUOTA B PENSIONATI FONDO GENERALE

Ai sensi dell?art. 4 comma 4 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, i titolari di trattamento pensionistico possono richiedere di mantenere l?iscrizione al Fondo versando ? sugli ulteriori redditi professionali prodotti dopo il compimento del 65° anno di età ? il contributo nella misura intera (12,50%) ovvero ridotta (2%).

Nel corso del mese corrente, l?INPS, nell?ambito di una vasta operazione volta a contrastare l?evasione contributiva nei confronti della Gestione Separata, ha inviato numerosi avvisi di accertamento ai pensionati del Fondo Generale che, pur continuando a svolgere attività professionale, non hanno optato per il pagamento del relativo contributo presso la ?Quota B? del Fondo di Previdenza Generale entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell?Ente.

Nella seduta del 24 luglio u. s. , al fine di consentire agli iscritti di corrispondere i contributi previdenziali a favore della Fondazione ed evitare la conseguente dispersione contributiva presso diverse gestioni, il Consiglio di Amministrazione ha adottato la delibera n. 46 di seguito riportata.

 

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 46/09 ? RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA ?QUOTA B? PER I PENSONATI DEL FONDO GENERALE.

Con delibera n. 46 del 24 luglio u.s. , il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto ai pensionati del Fondo Generale titolari di reddito imponibile presso la ?Quota B? la facoltà di presentare, fino al 31 dicembre 2009, l?istanza di conservazione dell?iscrizione al Fondo con la relativa opzione per l?aliquota contributiva (12,50% o 2%) con riferimento ai compensi per i quali non siano decorsi i termini prescrizionali di legge.

Il provvedimento di che trattasi intende offrire l?opportunità di corrispondere i contributi previdenziali a favore della Gestione presso la quale si è già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio.

In tal modo, unitamente ai vantaggi di natura fiscale derivanti dall?integrale deducibilità dei contributi previdenziali, l?Ente si propone di evitare una dispersione contributiva mediante la valorizzazione delle ulteriori somme versate con l?istituto del supplemento di pensione.

I soggetti che intendono avvalersi di tele facoltà, difatti, hanno il diritto alla corresponsione di un supplemento del trattamento pensionistico ordinario che l?Ente provvede a liquidare d?ufficio ogni triennio sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento.

Conformemente alle disposizioni contenute nel provvedimento in parola, pertanto, i pensionati del Fondo Generale che hanno prodotto per gli anni 2004 ? 2008 reddito professionale per lo svolgimento di attività medica o odontoiatrica o comunque attribuita in virtù delle particolari competenze professionali, potranno dichiarare le relative somme utilizzando l?apposito modello predisposto della Fondazione (DICH.P).

Gli uffici, secondo quanto espressamente disposto nella delibera, provvederanno all?applicazione della mera rivalutazione monetaria delle somme dovute nella misura dell?incremento percentuale fatto registrare dall?indice dei ?prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati? elaborato dall?Istituto Centrale di Statistica fra l?anno di riferimento del contributo non versato e quello di pagamento del medesimo.

Il modello DICH.P è disponibile presso la Segreteria dell?OMCeO di TERAMO