La normativa ECM (Accordo Stato-Regioni 1° Agosto 2007 – Tipologia dei crediti da acquisire) prevede la possibilità per un professionista di acquisire all’estero (Paesi UE, USA, Canada) crediti formativi che verranno riconosciuti con un valore pari al 50% di quelli assegnati all’evento formativo dal provider straniero.
Per la registrazione di tali crediti (Accordo Stato-Regioni 5 Novembre 2009 - Attività formative realizzate all’estero) il professionista dipendente o convenzionato dovrà dimostrare all’Ente accreditante di riferimento (Commissione Nazionale ECM, Regione/Provincia Autonoma, ', ', ', '), ovvero al soggetto da esso indicato (es. Ufficio formazione dell’Azienda presso cui presta servizio, ', ', ', '), di aver frequentato il corso e di aver superato il test di apprendimento.
La stessa Azienda provvederà all’invio dei dati all’Agenas e al Cogeaps.
I liberi professionisti dovranno invece esibire la documentazione al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale, che provvederà all’invio dei relativi crediti all’Age.na.s e contestualmente al Co.Ge.A.P.S.
Fonte: Circolare FNOMCeO del 06/07/2011 Prot. 5515