Esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all’estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione. A spiegare come funzionano è una recente determinazione della Commissione Nazionale Ecm. Ecco il testo.
20 SET - Pubblicata la determinazione 17 luglio 2013 con cui la Commissione Nazionale per la Formazione Continua stabilisce tutte le regole che riguardano esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all’estero, autoapprendimento, modalità di registrazione e certificazione.
La determina, oltre a costituire un riassunto sui criteri stabiliti dalla Commissione negli anni precedenti rispetto alle tematiche citate, introduce alcune novità.
In particolare:
Esoneri
I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base (es. corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica) propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo Ecm. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese2. Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.
Esenzioni
Le esenzioni dall’obbligo formativo ECM sono quantificate nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni. Oltre alle consuete esenzioni già conosciute (congedo maternità obbligatoria, congedo parentale, adozione e affidamento, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, richiamo alle armi o servizio volontariato,) sono state ricomprese le seguenti situazioni come disciplinate dai CCNL delle categorie di appartenenza:
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari;
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie;
- assenza per malattia;
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale;
- aspettativa per cariche pubbliche elettive
- aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali.
I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.
Tutoraggio individuale
Sono confermati 4 crediti Ecm per mese ogni mese di tutoraggio ai tutor che svolgono sia formazione pre e post laurea prevista dalla legge e sia attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea sempre previsti dalla legge. I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri, delle esenzioni e delle riduzioni citate nella stessa determina.
Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito.
I crediti sono riconosciuti anche a chi svolge attività di tutoraggio nell'ambito di specifici PFA, solo se le attività svolte sono inquadrate nel programma formativo del professionista interessato.
Crediti per formazione all’estero
I professionisti sanitari che frequentano all’estero corsi di formazione postbase (es. dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento) propri della categoria di appartenenza, e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo Ecm per l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.
Inoltre, ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero (ovvero formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi dell’Ue, in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada) sono riconosciuti crediti Ecm nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero.Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale. I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome e al Co.Ge.A.P.S.
Liberi professionisti: crediti individuali per autoapprendimento
Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per:
a) attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;
b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati Ecm e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio).
Riduzione dell’obbligo formativo triennale
E’ confermato in 150 crediti il debito formativo per il triennio 2011/2013 con la possibilità di portare in riduzione di tale debito fino a 45 crediti con il seguente criterio:.
- riduzione di 15 crediti se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2008-2010;
- riduzione di 30 crediti se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 2008-2010;
- riduzione di 45 crediti se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 2008-2010.
L’obbligo formativo annuale è confermato in 50 crediti/anno al netto delle riduzioni derivanti da esenzioni ed esoneri.
Modalità di registrazione nella banca dati Co.GeA.P.S.
L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di riferimento sono competenti a riconoscere gli esoneri, le esenzioni e i crediti Ecm acquisiti tramite i criteri sopra individuati, previa presentazione da parte del professionista sanitario della relativa documentazione (attestato di frequenza corsi di formazione post-base, documentazione comprovante il periodo di sospensione dell’attività professionale, attestazione di svolgimento dell’attività di tutoraggio rilasciata dall’ente per il quale si è esercitata l’attività di tutoraggio, etc.).
L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di appartenenza provvedono alla valutazione di coerenza con le vigenti disposizioni in materia di Ecme alla registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e ai crediti Ecm eventualmente acquisiti tramite i citati istituti.
All’atto della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. vengono assegnati alle attività formative di cui alla citata determina gli obiettivi formativi corrispondenti alla/e attività svolta/e.
Registrazione di crediti 2008/2013 non registrati nel database del Cogeaps
I professionisti sanitari iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, ai fini della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. di crediti acquisiti nel periodo 2008/2013 non ancora presenti in tale banca dati, presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all’Ordine, Collegio o Associazione di appartenenza.
Ai professionisti sanitari che hanno svolto attività di docenza e tutor per eventi Ecm accreditati al sistema nazionale e regionale Ecm e realizzati prima del 31 dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti Ecm per evento a prescindere dalle ore di docenza effettivamente svolte salvo rettifiche individuali che i professionisti comunicheranno all’Ordine, Collegio, Associazione, sulla base dei relativi specifici attestati.
Certificazione dei crediti
La certificazione dei crediti viene effettuata, per i professionisti sanitari iscritti a Ordini, Collegi ed Associazioni maggiormente rappresentative, tramite il portale Co.Ge.A.P.S. La certificazione si riferisce esclusivamente al numero dei crediti acquisiti nel triennio di riferimento. Tale certificazione prevederà i due livelli:
1) attestazione dei crediti formativi: attestazione rilasciata da Ordini, Collegi e Associazioni, e dalla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per tutta la formazione svolta in un triennio, con indicazione del numero dei crediti effettivamente registrati;
2) certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio: attestazione rilasciata a cura di Ordini, Collegi e Associazioni, e della Segreteria della CNFC per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, nel caso in cui il professionista abbia soddisfatto l’intero fabbisogno formativo individuale triennale.