La Commissione nazionale per la formazione continua nel corso della riunione del 20 febbraio u.s., considerato che i medici competenti (art. 2, comma 1, lett. n, ', ', ', '), del d.lgs. n. 81/2008) hanno, tra i tanti, i compiti di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, istituire e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore e informare i lavoratori sul significato di sorveglianza sanitaria (l’art. 25 'obblighi del medico competente' del d.lgs. n. 81/2008) e tenuto conto che gli stessi incontrano delle difficoltà alla partecipazione ad eventi ECM in ragione della diversa specializzazione in loro possesso e hanno un rapporto di servizio con enti istituzionalmente preposti allo svolgimento delle attività di cui sopra, ha deciso quanto segue:
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, poiché 'per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina 'medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro', il professionista sanitario 'medico competente' può partecipare ad eventi ECM riguardanti sia corsi specifici e inerenti l’incarico ricoperto che corsi rivolti ad altri obiettivi e tematiche formative, producendo al provider un’autocertificazione in cui attesta il ruolo ricoperto all’interno dell’ente.
FONTE AGENAS