(da Quotidiano Sanità) Nei giorni scorsi la Camera ha convertito in legge il Decreto Scuola. Un testo che ha destato interesse, polemiche e non poche perplessità anche nel mondo sanitario a causa dell’inserimento di un ‘bonus’ di 50 crediti Ecm per l’anno 2020 in favore di medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti.
Il ‘bonus’ serve a completare i crediti formativi richiesti per il 2020? Altro dubbio è quello riguardante la formulazione dell’articolo 6, comma 2-ter, laddove si spiega che “i 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (Ecm, ', ', ', '), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale”.
Ma è davvero così? In realtà anche per il triennio 2020-2022, come già avvenuto in precedenza, l’obbligo formativo è triennale e si richiede il raggiungimento di 150 crediti formativi. Non vi è alcun obbligo di acquisire 50 crediti l’anno per il raggiungimento del fabbisogno triennale. Non ci sono, cioè, limiti (né massimi, né minimi) sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni. Il professionista, però, dovrà acquisire almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale con la partecipazione a eventi Ecm erogati da provider accreditati.
La formulazione della norma appare quindi impropria, o quantomeno suscettibile di possibili fraintendimenti. Ciò che il decreto fa è, semplicemente, ridurre da 150 a 100 l’ammontare dei crediti formativi da ottenere nel triennio 2020-22. I crediti ottenuti nel 2020 saranno quindi in ogni caso a tutti gli effetti validi non esistendo un ‘tetto’ di 50 crediti annui da raggiungere.
In tema di Ecm, è sì previsto un tetto massimo di crediti che è consentito acquisire, ma questo riguarda gli eventi ai quali il professionista partecipa come “reclutato”: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo. E si considera “reclutato” il professionista che, per la partecipazione a eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti e indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato.
Per completare il proprio obbligo formativo è possibile maturare crediti Ecm anche con altri tipi di formazione quali: attività di docenza in corsi accreditati Ecm e formazione individuale (non si può superare il 60% del debito formativo individuale triennale, ', ', ', '); autoformazione (per non più del 20% del fabbisogno triennale complessivo).
Da ultimo, ricordiamo che è ancora possibile, per chi non ha ottemperato l’intero debito formativo Ecm nei trienni precedenti 2014-2016 e/o 2017-2019, “sanare” la propria posizione acquisendo i crediti formativi mancanti entro il 31 dicembre 2020.
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Art. 6
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini
professionalizzanti e curriculari
1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di
emergenza, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e
della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti
disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni
((del decreto legislativo 9 novembre 2007)), n. 206, in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le
modalita' della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni
regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista,
veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto
contabile, nonche' delle prove integrative per l'abilitazione
all'esercizio della revisione legale.
2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresi'
individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi
comprese modalita' a distanza, per le attivita' pratiche o di
tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
di cui al comma 1, nonche' per quelle previste nell'ambito dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive
al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al
conseguimento dell'abilitazione professionale.
((2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1 connesse al protrarsi
dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute,
possono essere definite, per la sessione dell'anno 2020, anche in
deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, l'organizzazione e le modalita', ivi comprese quelle a
distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per
l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei
medici autorizzati, nonche', anche in deroga alle disposizioni di cui
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalita',
ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro.
2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici,
odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti delle
aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali
e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi
professionisti, attraverso l'attivita' di formazione continua in
medicina (ECM, ', ', ', '), che costituisce requisito indispensabile per svolgere
attivita' professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24
dicembre 2007, n. 244, si intendono gia' maturati da coloro che, in
occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere
la propria attivita' professionale.))
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