Un anno di proroga per il triennio Ecm 2020-22, in contemporanea con l’inizio del nuovo triennio formativo (2023-25) per chi è in regola; nonché la possibilità di recuperare i crediti dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19).
È quanto il governo ha previsto per la formazione dei professionisti sanitari nel Dl Milleproroghe, ufficialmente legge dallo scorso 23 febbraio dopo il via libera della Camera.
Si riporta l’art. 4 comma 5 del DL 29/12/2022 n. 198 convertito in L. 24/02/2023 n. 14:
“Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023”.
I crediti che verranno trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2023-2025.
I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo potranno essere spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio di imputazione; tale spostamento sarà irreversibile.
Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S., e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite o dal quale sono state già spostate
È stato inoltre inserito un altro comma che consente il recupero dei crediti ECM mancanti nei trienni precedenti, secondo criteri e modalità che dovranno essere definiti dalla Commissione Nazionale ECM: La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei trienni previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.