I camici bianchi che si sono iscritti all’albo lo scorso anno non pagheranno i contributi dovuti per il 2021.
Come già anticipato, l’estensione dell’esonero contributivo a tutti i neo-iscritti è contenuta in un decreto attuativo che tuttavia non è ancora stato pubblicato.
Ecco perché, in attesa dell’ufficialità, nell’area riservata del sito Enpam i più giovani non possono ancora fare domanda (visto che il modulo attuale obbliga a dichiarare un calo di fatturato rispetto all’anno precedente che, ovviamente, chi si è appena iscritto non può aver subìto).
Nel frattempo chi è diventato medico o dentista fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, indipendentemente da requisiti di reddito o di eventuale fatturato, può evitare di pagare i bollettini della Quota A.
Chi avesse già pagato la Quota A non deve preoccuparsi perché l’Enpam ha già previsto di organizzare delle procedure di rimborso, appena le norme saranno ufficiali e con l’ok dei ministeri vigilanti. Chi ha la domiciliazione bancaria riceverà l’addebito il 31 maggio, ma potrà chiedere lo storno alla propria banca entro le otto settimane successive.
TEMPI
Al momento non è ancora possibile prevedere quando verrà pubblicato il decreto di attuazione dell’esonero contributivo. Questo perché, trattandosi di un aiuto di Stato, l’Italia ha bisogno di ottenere anche un via libera da parte dell’Unione Europea.
ISCRITTI NEL 2021
Dall’esonero contributivo restano fuori coloro che sono diventati medici o dentisti a partire dal 1° gennaio 2021. L’esonero riguarda infatti solo coloro che hanno avviato l’attività entro la data di entrata in vigore dell’ultima legge di bilancio.
STUDENTI
Sembrano invece dentro, e dunque non dovranno pagare, coloro che si sono iscritti all’Albo nel 2020 anche se si erano iscritti precedentemente all’Enpam in qualità di studenti. Secondo il decreto attuativo fa fede il momento in cui è stata avviata l’attività professionale che ha fatto scattare l’obbligo contributivo (mentre l’iscrizione da studenti è facoltativa).
PER TUTTI GLI ALTRI
Per chi si è iscritto prima del 2020 resta il doppio requisito: aver avuto, l’anno scorso, un calo di un terzo del fatturato o dei corrispettivi rispetto all’anno precedente e non aver superato, nel 2019, i 50mila euro di reddito (definito – si legge nella bozza di decreto – come “reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività”).