Cari Presidenti,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la Legge 14 settembre 2011, n. 148 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”.
L’art. 2, commi da 2-bis a 2-quarter, del provvedimento prevede l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%. Tale misura riferita alle prestazioni mediche soggette ad IVA trova applicazione dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della Legge indicata in oggetto.
Si segnale inoltre che l’art. 2, comma 5, introduce una sanzione accessoria a carico dei professionisti iscritti in albi od Ordini professionali.
In particolare la norma prevede che “Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi”.
Si dispone inoltre che il provvedimento di sospensione sia immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all’Agenzia dell’Entrate all’Ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet.
Nel caso in cui tali violazioni siano commesse nell’esercizio in forma associata di attività professionale la sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti gli associati.
Si sottolinea che la particolarità della norma deriva dal fatto che la sanzione della sospensione sia comminata direttamente dall’Agenzia delle Entrate, Organo terzo, rispetto alla gestione del c.d. potere disciplinato devoluto per Legge agli Ordini professionali. Di fatto non si può non sottolineare che nel caso di specie il Consiglio dell’Ordine diventa un “mero” esecutore, perché dovrà prendere atto di provvedimenti adottati da un altro Ente.
Si rileva che l’art. 3 della L. 148/11 reca disposizioni in materia di liberalizzazioni delle professioni.
Di particolare rilievo risulta essere la norma di cui all’art. 3, comma 5, che prevede che entro 12 mesi dalla data in entrata in vigore della Legge 148/11 gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati per recepire i principi dettati dalla stessa Legge che hanno lo scopo di rendere più moderna la regolamentazione delle professioni.
La riforma riguarderà l’obbligo della formazione permanente la cui violazione costituirà illecito disciplinare, l’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, le tariffe minime, che pur rimanendo abolite, dovranno essere prese quale punto di riferimento per la pattuizione tra cliente e professionista, la liberalizzazione con ogni mezzo della pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura della studio ed i compensi della prestazioni. Le informazioni pubblicitarie dovranno peraltro essere trasparenti, veritiere, corrette e non equivoche, ingannevoli, denigratorie.
Pertanto, considerato la rilevanza della materia, al fine di consentirne un esame più approfondito è possibile scaricare copia del provvedimento indicato in oggetto sul portale della FNOMCeO al canale Gazzetta Ufficiale.
Cordiali Saluti
IL Presidente FNOMCeO
Amedeo BIANCO