CONVENZIONI? ATTENZIONE!!!
Pervengono a quest?Ordine numerose segnalazioni in merito ad alcune società che propongono particolari convenzioni agli affiliati.
Si ricorda a tutti gli iscritti che a norma dell?art. 54 del vigente Codice Deontologico, ?Il Medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela? e che l?art. 65 del citato codice prescrive ?I medici sono tenuti a comunicare all?Ordine territorialmente competente ogni accordo, contratto o convenzione privata diretta allo svolgimento dell?attività professionale al fine della valutazione della conformità ai principi di decoro, dignità e indipendenza della professione ?.. omissis. Il medico non deve partecipare in nessuna veste ad imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l?indipendenza professionale e non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti l?esercizio professionale?.
Ogni violazione dei citati articoli costituisce illecito deontologico che sarà valutato dalle competenti commissioni.
Il Presidente Cosimo NAPOLETANO
Il Presidente CAO Albina LATINI