Gentile Collega, come già comunicato in precedenza ti ricordo che l’art. 16, co 7 e 7 bis, del DL 29/11/2008/ n. 185 convertito con modificazioni nella L. 28/01/2009 N. 2, STABILISCE che per i professionisti, tra cui Medici e Odontoiatri, l’obbligo di possedere una PEC (Posta Elettronica Certificata) e a comunicarne l’indirizzo ai rispettivi Ordini di appartenenza; inoltre la L. 17/12/2012 n. 221 ha istituito l’INI-PEC, un elenco pubblico denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese e dei professionisti presso il Ministero per lo Sviluppo Economico (Decreto 19 marzo 2013 Ministero dello Sviluppo Economico INI-PEC).
A seguito di comunicazioni ricevute dalla FNOMCeO, deputata a fornire alle pubbliche amministrazioni l’elenco dei professionisti ed il relativo indirizzo di PEC si AVVISA che LE PEC ATTIVATE CON DOMINIO nomeecognome@postacertificata.gov.it NON SONO VALIDE E PERTANTO DEVONO ESSERE SOSTITUITE.
Si precisa, inoltre, che disattendere una disposizione di legge configura una inadempienza disdicevole e “una situazione di irregolarità giuridicamente rilevante” (Ministero per lo Sviluppo Economico).
Ti esorto, quindi, anche in relazione a quanto previsto dal Nostro Codice Deontologico, a metterti in regola usufruendo, in caso di difficoltà, dell’apporto tecnico della nostra Segreteria.
Il Presidente Dott. Cosimo NAPOLETANO